Articolo 1925 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Riscatto e riduzione della polizza

Dispositivo

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in grado in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell'assicurazione (1).

Note

(1) La norma è derogabile e spesso i contratti stabiliscono che il recesso non può essere esercitato entro un preciso termine per consentire all'assicuratore di incamerare una certa somma.