Articolo 1930 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa
Dispositivo
In caso di liquidazione coatta amministrativa [194] ss. l.f.] del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti [187] disp. att.; [56], [201] l.f.].