Articolo 1931 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Compensazione dei crediti e debiti

Dispositivo

In caso di liquidazione coatta amministrativa [194] ss l.f.] dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto [187] disp. att.; [56], [201] l.f.] (1).

Note

(1) Di norma tali soggetti regolano la pluralità di rapporti di debito-credito in un apposito conto che può anche assumere natura di conto corrente (1823 c.c.).