Articolo 1936 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) La fideiussione, che rappresenta una delle uniche ipotesi nelle quali il codice definisce la fattispecie da un punto di vista soggettivo (v.1754,2094 c.c.), è un contratto consensuale ad effetti obbligatori, bilaterale tra fideiussore e creditore e non trilaterale, in quanto il debitore garantito vi è estraneo. Il contratto è a forma libera (1325 c.c.) e, di regola, non oneroso, pertanto determina obbligazioni solo a carico del fideiussore (1333 c.c.).

(2) Il fideiussore risponde del debito garantito con tutto il proprio patrimonio, ciò che distingue la fattispecie in esame dai diritti reali di garanzia con i quali si costituisce una garanzia limitata ai soli beni su cui è costituito il privilegio (2745 c.c.), dati in pegno (2784 c.c.) o sui quali è costituita ipoteca (2808 c.c.).

(3) Carattere fondamentale della fideiussione è la sua accessorietà: in tanto essa esiste in quanto esiste il debito garantito. Da tale principio derivano una serie di regole tra le quali, ad esempio, quella per cui la garanzia non può essere data per una somma maggiore rispetto al debito principale o a condizioni più onerose (1941 c.c.).L'accessorietà viene meno, però, in alcune ipotesi particolari grazie a delle clausole inserite dalle parti nel contratto, che prendono il nome di clausole di garanzia a prima richiesta. Esse, a loro volta, possono essere le c.d. clausolesolve et repete, che attribuiscono al creditore il diritto a che non gli siano opposte eccezioni da parte del garante prima del pagamento (v.1462 c.c.), ovvero possono sostanziarsi nel contratto autonomo di garanzia. In quest'ultimo caso, il pagamento va effettuato su semplice richiesta del creditore ed il garante non può opporre alcuna eccezione, né prima né dopo il pagamento.

(4) La fideiussione è valida anche contro la volontà del debitore, ma, trattandosi di contratto, deve esservi il consenso del creditore.

Massime giurisprudenziali (35)

1Cass. civ. n. 742/2020

2Cass. civ. n. 32478/2019

3Cass. civ. n. 10103/2019

4Cass. civ. n. 30181/2018

5Cass. civ. n. 3606/2018

6Cass. civ. n. 19270/2016

7Cass. civ. n. 16825/2016

8Cass. civ. n. 12152/2016

9Cass. civ. n. 16213/2015

10Cass. civ. n. 26158/2014

11Cass. civ. n. 15108/2013

12Cass. civ. n. 3947/2010

13Cass. civ. n. 3525/2009

14Cass. civ. n. 25361/2008

15Cass. civ. n. 2655/2008

16Cass. civ. n. 26674/2007

17Cass. civ. n. 26012/2007

18Cass. civ. n. 3257/2007

19Cass. civ. n. 25481/2006

20Cass. civ. n. 13652/2006

21Cass. civ. n. 13257/2006

22Cass. civ. n. 27333/2005

23Cass. civ. n. 21396/2005

24Cass. civ. n. 11261/2005

25Cass. civ. n. 18234/2003

26Cass. civ. n. 11200/2003

27Cass. civ. n. 14656/2002

28Cass. civ. n. 6757/2001

29Cass. civ. n. 4981/2001

30Cass. civ. n. 8540/2000

31Cass. civ. n. 8922/1998

32Cass. civ. n. 5656/1997

33Cass. civ. n. 5379/1997

34Cass. civ. n. 3940/1995

35Cass. civ. n. 7766/1990

Massime notarili correlate (1)