Articolo 1952 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di agire contro il debitore principale

Dispositivo

Note

(1) La denuncia costituisce un onere per il fideiussore, che, però, può dimostrare che il debitore aveva avuto conoscenzaaliundedel pagamento.

(2) Anche in tale ipotesi la comunicazione costituisce un onere per il fideiussore, ma la sua mancanza non comporta la perdita del diritto di regresso, ma solo la possibilità che il debitore opponga al fideiussore eccezioni che, altrimenti, non potrebbe opporgli. Se, invece, il fideiussore comunica al debitore l'intenzione di pagare e questi non gli comunica le eccezioni opponibili, perde il diritto di opporle, poi, al fideiussore.

(3) La regola non crea problemi nel caso di duplice pagamento di cui al comma 1. Invece, nell'ipotesi di cui al comma 2, sembra doversi escludere il diritto alla ripetizione in caso di debito prescritto (v.2940).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 13418/2022

2Cass. civ. n. 15108/2013

3Cass. civ. n. 19097/2007

4Cass. civ. n. 18522/2007