Articolo 1952 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di agire contro il debitore principale

Dispositivo

Il fideiussore non ha regresso contro il debitore principale se, per avere omesso di denunziargli il pagamento fatto, il debitore ha pagato ugualmente il debito (1).

Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento (2).

In entrambi i casi è fatta salva al fideiussore l'azione per la ripetizione contro il creditore (3).

Note

(1) La denuncia costituisce un onere per il fideiussore, che, però, può dimostrare che il debitore aveva avuto conoscenzaaliundedel pagamento.

(2) Anche in tale ipotesi la comunicazione costituisce un onere per il fideiussore, ma la sua mancanza non comporta la perdita del diritto di regresso, ma solo la possibilità che il debitore opponga al fideiussore eccezioni che, altrimenti, non potrebbe opporgli. Se, invece, il fideiussore comunica al debitore l'intenzione di pagare e questi non gli comunica le eccezioni opponibili, perde il diritto di opporle, poi, al fideiussore.

(3) La regola non crea problemi nel caso di duplice pagamento di cui al comma 1. Invece, nell'ipotesi di cui al comma 2, sembra doversi escludere il diritto alla ripetizione in caso di debito prescritto (v.2940).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 13418/2022

Il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito, rivelatosi non dovuto per inesistenza del sottostante debito, può esercitare nei confronti del creditore l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., attesa la natura generale del rimedio e la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dallo spostamento patrimoniale e dalla mancanza di una legittima "causa solvendi", senza che sia a ciò di ostacolo l'esperibilità dell'azione di regresso nei confronti del debitore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 13418 del 28 aprile 2022)

2Cass. civ. n. 15108/2013

Al fine della qualificazione del contratto autonomo di garanzia, l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale e la rinuncia ad opporre eccezioni da parte del garante che, dopo il pagamento, abbia agito in regresso, costituiscono indici di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria, nella quale invece il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, secondo comma, c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto congrua e rispettosa dei criteri di ermeneutica la motivazione della decisione della corte territoriale, che, in mancanza nel contratto di espresso richiamo alla disciplina tipica della fideiussione, l'aveva qualificato come contratto autonomo di garanzia).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15108 del 17 giugno 2013)

3Cass. civ. n. 19097/2007

Il credito sorto antecedentemente al fallimento e azionato in via di surroga dal fideiussore, che ha pagato, ha natura concorsuale, in quanto essendo già insinuato al passivo per opera del creditore principale, continua ad essere insinuato per iniziativa del fideiussore surrogatosi, anche quando questi non abbia provveduto in precedenza all'insinuazione del credito in via condizionale, a nulla rilevando la successione di diverso soggetto nella sua titolarità; nè tale successione è di pregiudizio ai creditori concorrenti ovvero viola il principio della cristalizzazione della massa passiva, posto che nel concorso nulla viene a modificarsi, soltanto subentrando nella titolarità di un credito insinuato, nel suo ammontare originario, un creditore (fideiussore) ad un altro (il creditore principale).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19097 del 11 settembre 2007)

4Cass. civ. n. 18522/2007

Al terzo datore di pegno, che abbia soddisfatto il creditore, deve riconoscersi l'azione di regresso contro il fideiussore, in applicazione analogica di quanto disposto, in favore del terzo datore d'ipoteca, dall'art. 2871, secondo comma, c.c., norma non avente carattere eccezionale e, quindi, non compresa nel divieto, di cui all'art. 14 delle preleggi, di applicazione oltre i casi ed i tempi in essa considerati.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18522 del 3 settembre 2007)