Articolo 1953 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rilievo del fideiussore

Dispositivo

Note

(1) Si tratta della c.d. azione di rilievo per liberazione.

(2) Si tratta della c.d. azione di rilievo per cauzione e la misura delle garanzie previste viene determinata, in prima battuta, dal debitore, salvo eventuale modifica del giudice. Le due azioni previste dalla norma possono essere esperite in via alternativa.

(3) Tale ipotesi soddisfa la particolare esigenza di consentire al fideiussore di non rimanere in una situazione di incertezza troppo a lungo.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 25317/2020

2Cass. civ. n. 2747/2008

3Cass. civ. n. 6808/2002

4Cass. civ. n. 3168/1996

5Cass. civ. n. 3538/1984