Articolo 1969 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Errore di diritto

Dispositivo

La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti (1).

Note

(1) Si ritiene che la norma si riferisca al solo errore vizio (1427 ss. c.c.) e non all'errore ostativo (1433 c.c.). Si ha il primo quando il vizio copre la volontà o il suo formarsi mentre si ha il secondo quando l'errore cade sulla dichiarazione.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 17015/2007

Ai fini dell'annullamento della transazione per errore, rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente il presupposto della res controversa e quindi su un antecedente logico della transazione e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti (cosiddettocaput controversum). Ne consegue che non è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 17015 del 2 agosto 2007)

2Cass. civ. n. 5141/2003

Poiché, ai sensi dell'art. 1969 c.c., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto dellares controversae quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddettocaput controversum), non è annullabile la transazione con la quale il conduttore si sia impegnato a recedere dal contratto di locazione contro la rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della rinnovazione della locazione, e ciò abbia fatto ritenendo erroneamente tale rinuncia produttiva di effetti benché priva dell'indicazione dei motivi; ciò in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione, e non già ad un suo presupposto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5141 del 3 aprile 2003)

3Cass. civ. n. 6582/1981

La determinazione degli arbitri irrituali, che si concreti in un negozio avente natura transattiva, non è impugnabile per errore di diritto e tale è anche quello concernente l'individuazione della disciplina collettiva privatistica da essi applicabile, comportante violazione del canone legale di ermeneutica stabilito dal secondo comma dell'art. 1362 c.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 6582 del 12 dicembre 1981)

4Cass. civ. n. 1465/1981

L'errore di diritto non è invocabile come motivo di annullamento della transazione solo se cade su questione che è stata oggetto di controversia fra le particaput controversum, mentre se riguarda questione estranea all'oggetto della lite transattacaput non controversum, esso rende impugnabile la transazione, incidendo in tal caso il vizio non sul negozio transattivo, bensì su un presupposto di questo, che ha indotto le parti a transigere la controversia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1465 del 16 marzo 1981)

5Cass. civ. n. 730/1973

La transazione non è impugnabile per errore se questo cade sull'oggetto della lite transatta: ma se l'errore riguarda un fatto estraneo alcaput controversum, proprio perché su tale fatto non vi è transazione, non si pone una questione di impugnabilità o meno della transazione, bensì un problema relativo alle situazioni giuridiche delle parti in ordine alla lite non transatta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 730 del 14 marzo 1973)