Articolo 1976 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Risoluzione della transazione per inadempimento

Dispositivo

Note

(1) La risoluzione della transazione determina il ritorno in vita del rapporto esistente prima della transazione stessa poiché con la transazione si era interamente sostituito tale rapporto con quello risultante dall'accordo.

(2) Per converso, si ricava dalla norma che è sempre possibile la risoluzione per inadempimento se la transazione non è novativa (1965, comma 1 c.c.) e questo perché in tal caso l'accordo non sostituisce la situazione preesistente ma si aggiunge ad essa nel regolare i rapporti tra le parti.

(3) Il patto è formulato, di regola, come clausola risolutiva espressa (1456 c.c.). In ogni caso, la parte non inadempiente può chiedere il risarcimento del danno per l'inadempimento (1218 ss.).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 6821/2023

2Cass. civ. n. 4451/2020

3Cass. civ. n. 24377/2006

4Cass. civ. n. 8983/2005

5Cass. civ. n. 9125/1993