Articolo 1977 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di un contratto consensuale, ad effetti obbligatori (1376 c.c.) che richiede la forma scritta per la validità della stipula (1978 c.c.).

(2) La norma si riferisce al concetto di debitore in generale e, quindi, tale è, ad esempio, anche il fideiussore.

(3) Strutturalmente, quindi, il contratto di cessione di beni ai creditori configura un'ipotesi di mandato (1703 c.c.) conferito anche nell'interesse del creditore mandatario (v.1723, 2 c.c.).

(4) Si vedano gli articoli160,182 e186 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,Legge fallimentare, che disciplinano il concordato preventivo mediante cessione dei beni.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 17060/2007

2Cass. civ. n. 5306/1999

3Cass. civ. n. 5177/1990

4Cass. civ. n. 531/1990

5Cass. civ. n. 4135/1981