Articolo 1978 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Forma
Dispositivo
La cessione dei beni [1977] si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità (1).
Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli articoli [1264] e [1265] (2).
Note
(1) Inoltre, se tra i beni oggetto della cessione vi sono immobili, essa deve anche essere trascritta (v.2649 c.c.).
(2) Vi è, comunque, una differenza tra la disciplina in esame e la cessione del credito prevista in via generale dal codice (1460 c.c.): la seconda trasferisce lo stesso diritto di credito, la prima, invece, è strumentale al mandato a liquidare i beni (1977 c.c.).