Articolo 2007 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Distruzione del titolo
Dispositivo
Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.
Le spese sono a carico del richiedente.
Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.