Articolo 2008 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Legittimazione del possessore
Dispositivo
Il possessore di un titolo all'ordine è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate [20 l. camb.; 22 l. ass.] (1).
Note
(1) La girata è la formula con la quale il possessore promette al giratario (colui al quale il titolo è girato) che l'emittente (debitore) adempirà e con la quale ordina a quest'ultimo, contemporaneamente, di pagare al primo. Ad esempio: in caso di cambiale la girata può consistere in "per me pagate a Caio". Le girate devono essere continue, cioè devono costituire una serie formalmente regolare (2009 c.c.) che permette di risalire sino al primo prenditore, colui a favore del quale il titolo fu originariamente emesso.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 1202/2022
Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, quest'ultimo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 1202 del 17 gennaio 2022)
2Cass. civ. n. 26166/2014
Il detentore di assegno bancario in forza di una serie continua di girate è portatore legittimo del titolo e può esercitare i relativi diritti ad esso inerenti, senza che occorra la prova della sua buona fede nell'acquisto del titolo, che è presunta, mentre incombe su colui che eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere dal portatore la prova della malafede o della colpa grave.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26166 del 12 dicembre 2014)
3Cass. civ. n. 5641/2000
Ai fini della continuità della Serie delle girate di un assegno bancario non rileva che una o più delle stesse siano invalide per falsità della firma o per difetto di rappresentanza del girante in nome altrui, poiché agli effetti della legittimazione del possessore è sufficiente la sola apparente regolarità delle singole girate.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5641 del 5 maggio 2000)
4Cass. civ. n. 10253/1994
Nel caso in cui il traente giri (o sconti) una cambiale tratta non ancora accettata dal trattario, ha girata non comporta il trasferimento del credito verso il trattario (che richiede l'accettazione), né costituisce prova di una siffatta cessione, con la conseguenza che il giratario ha come unico debitore il girante.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10253 del 1 dicembre 1994)
5Cass. civ. n. 8376/1987
Il detentore di una cambiale, nella quale non figuri alcuna girata successiva a quella apposta per l'incasso dall'ultimo giratario, non può essere considerato legittimo portatore del titolo e non ha alcun diritto ad agire esecutivamente in base ad esso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8376 del 16 novembre 1987)
6Cass. civ. n. 542/1984
La colpa idonea a fondare una responsabilità contrattuale del trattario per illegittimo pagamento di un assegno bancario è riscontrabile nell'inadempimento dell'obbligo di accertare la regolare continuità di girate e l'autenticità della firma del traente mediante confronto con quella depositata all'atto dell'apertura del conto corrente (cosiddetto specimen), ed in situazioni non sussumibili in classi determinate ma riconducibili alla colpa grave.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 542 del 23 gennaio 1984)
7Cass. civ. n. 164/1976
In materia cambiaria, per continuità delle girate si intende soltanto una serie formalmente continua di passaggi dello stesso titolo cartolare da un soggetto all'altro risultanti nelle forme prescritte dalla legge. Ne consegue che nel caso di circolazione della cambiale con girate in bianco, per la sussistenza del detto requisito è sufficiente che ad ogni firma segua altra firma, senza che i rapporti realmente intercorsi fra i vari firmatari possano assumere, rilevanza giuridica ai fini della tutela dei successivi prenditori ed, in particolare, dell'ultimo, cui non può essere opposto nulla che non attenga all'autenticità delle varie girate.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 164 del 20 gennaio 1976)