Articolo 2009 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Forma della girata

Dispositivo

La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante [17 l. camb.; 19 l. ass.] (1).

È valida la girata anche se non contiene l'indicazione del giratario (2).

La girata al portatore vale come girata in bianco [16 l. camb.].

Note

(1) La girata, che non esige forme particolari, può essere apposta indifferentemente su uno o l'altro lato del documento.

(2) Si tratta della c.d. girata in bianco, a fronte della quale il possessore può scegliere tra le facoltà di cui all'art. 2011 comma 2 c.c..

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 1202/2022

Il possessore di un assegno bancario in cui non figuri l'indicazione del prenditore oppure cui l'assegno sia stato girato dal primo prenditore o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo, senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, quest'ultimo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento, applicandosi a tali ipotesi la disciplina dei titoli al portatore.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 1202 del 17 gennaio 2022)

2Cass. civ. n. 7761/2004

La sottoscrizione (di remittenza o) di girata di un assegno (o di una cambiale), per rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 11 R.D. n. 1736 del 1933 (o dall'art. 8 R.D. n. 1669 del 1933), improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, onde in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno per il caso in cui l'assegno (o la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo (persona giuridica, società commerciale) richiedendosi anche, nel caso suddetto, che la dicitura di emissione o di girata, se pur non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l'ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell'ente. Incorre in responsabilità per il pagamento dell'assegno la banca che, nel necessario diligente controllo della legittimazione del presentatore, ometta l'uno e/o l'altro degli accertamenti suddetti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7761 del 23 aprile 2004)