Articolo 2030 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obbligazioni del gestore
Dispositivo
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato (1).
Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa (2).
Note
(1) Il rinvio deve intendersi nei limiti in cui le norme sul mandato siano compatibili con la situazione gestoria. In ogni caso, anche nella gestione di affari altrui si potrà distinguere a seconda che vi sia o meno la spendita del nome dell'interessato (1704,1705 c.c.). Invece, circa il grado di diligenza richiesto al gestore si discute se esso sia quello di cui alla diligenza ordinaria (1176 c.c.) ovvero quello, minore, previsto per il mandato gratuito (v.1710 comma 1 c.c.).
(2) Ad esempio, considerando l'inerzia dell'interessato ed il suo apporto causale rispetto all'inizio della gestione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 12620/2023
Il comproprietario che danneggi o sottragga il bene comune risponde nei confronti degli altri non già ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma che riguarda i danni provocati a terzi e non alla cosa posseduta), bensì alla stregua di mandatario ovvero gestore di affari altrui (a seconda che eserciti il possesso, rispettivamente, con il consenso o senza opposizione degli altri contitolari), di talché egli è chiamato a fornire la prova liberatoria avente ad oggetto non già il caso fortuito, bensì la circostanza di avere adoperato la diligenza del buon padre di famiglia nell'attività di gestione e custodia.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12620 del 10 maggio 2023)