Articolo 2031 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi dell'interessato

Dispositivo

Note

(1) Si tratta del requisito del c.d.utiliter coeptum: ciò che rileva è solo l'inizio della gestione, a prescindere dal risultato finale. Si discute se l'utilità debba essere valutata in modo oggettivo o soggettivo.

(2) Questi due periodi si riferiscono, rispettivamente, alla gestione con spendita del nome dell'interessato (1704 c.c.) ed a quella senza spendita del suo nome (1705 c.c.).

(3) Si ritiene che il comma contempli un istituto autonomo, la "negotiorum gestioprohibente domino", in ordine alla quale non è necessaria l'assenza dell'interessato e l'utilità è implicita nell'intervento. Esso deriva dalla regola per cui nessuno può ingerirsi nella sfera giuridica altrui senza il suo consenso.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 22540/2019

2Cass. civ. n. 6819/2017

3Cass. civ. n. 743/2009

4Cass. civ. n. 1222/2002

5Cass. civ. n. 9386/1999

6Cass. civ. n. 2636/1969