Articolo 2034 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obbligazioni naturali
Dispositivo
Non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente (1) prestato (2) in esecuzione di doveri morali o sociali (3), salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace (4) (5).
I doveri indicati dal comma precedente, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti (6) (7).
Note
(1) La prestazione non deve essere fatta in esecuzione di un dovere giuridico (ad esempio di una sentenza di condanna), ciò che costituisce la principale differenza tra l'obbligazione naturale e l'obbligazione civile (1173 ss. c.c.). La spontaneità non va confusa con la volontarietà, per cui l'eventuale errore non rileva.
(2) E' discusso se la prestazione comprenda solo un dare (ad esempio, versare una somma di denaro) od anche un fare (ad esempio, eseguire una certa attività).
(3) Il riferimento al dovere morale e sociale consente di ritenere applicabile la norma anche in ipotesi non tipizzate dal codice (di cui, in generale, al comma 2; tra di esse il debito prescritto,2940 c.c., ed il debito di gioco,1933 c.c.), ogni volta che l'inosservanza del dovere determini una disapprovazione sociale da parte della comunità.
(4) Se si ritiene che la norma si giustifichi in base ad un principio di autoresponsabilità deve concludersi che la capacità in questione sia solo quella naturale (428 c.c.). Se, invece, si qualifica la prestazione come atto negoziale deve sussistere la capacità d'agire (2 c.c.).
(5) Oltre a spontaneità e capacità si ritiene che l'operatività della norma esiga anche un rapporto proporzionale tra la prestazione e le capacità economiche delsolvens. L'istituto disciplinato dal comma prende il nome disoluti retentio.
(6) Si ritiene che il secondo comma della norma sia speciale rispetto al primo (quindi ne contiene tutti gli elementi), in quanto fa riferimento alle ipotesi in cui l'obbligazione naturale è tipizzata dal codice, come, ad esempio, quella di debito di gioco (1933 c.c.). Anche l'elaborazione giurisprudenziale ha individuato delle fattispecie riconducibili all'ambito della norma, tra le quali il pagamento di interessi extralegali (purché non usurari ex art. 1284, comma 3 c.c.) convenuti oralmente.
(7) Per cui, tra gli altri: non è suscettibile di compensazione (1241 c.c.) o novazione (1230 c.c.); non è trasmissibile in via ereditaria, cosicché l'erede che vi adempie lo fa, a sua volta, in esecuzione di un'obbligazione naturale; non è suscettibile di essere garantita personalmente (1936 c.c.) o realmente (pegno,2784 c.c. o ipoteca (2808 c.c.).
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 11303/2020
Nell'ambito del rapporto di convivenza "more uxorio", il termine di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre non dai singoli esborsi, bensì dalla cessazione della convivenza. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/02/2018).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 11303 del 12 giugno 2020)
2Cass. civ. n. 30114/2017
Il pagamento spontaneo di interessi in misura ultralegale costituisce adempimento di una obbligazione naturale e determina l'irripetibilità ex art. 2034 c.c. delle somme pagate a tale titolo a condizione che consegua ad una pattuizione che determini anche la misura degli stessi, dovendosi altrimenti escludere che possa configurarsi un dovere morale e sociale che ne giustifichi l'adempimento. Devono, di conseguenza, essere ritenuti ripetibili gli interessi ultralegali addebitati da una banca sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione da parte del cliente medesimo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 30114 del 14 dicembre 2017)
3Cass. civ. n. 15954/2017
Il pagamento effettuato in esecuzione di una pattuizione contrattuale successivamente dichiarata nulla è ripetibile, perché non può qualificarsi come adempimento di un’obbligazione naturale in quanto non è possibile rinvenire il presupposto della spontaneità né quello dell’esecuzione di un dovere morale o sociale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15954 del 27 giugno 2017)
4Cass. civ. n. 1266/2016
Le unioni di fatto, quali formazioni sociali rilevanti ex art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un'obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza. Ne consegue che, in un tale contesto, l'attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente "more uxorio" assume una siffatta connotazione quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato, benché non possa escludersi che, talvolta, essa trovi giustificazione proprio in quest'ultimo, del quale deve fornirsi prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce valutazione, riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva negato la natura di obbligazione naturale al contributo lavorativo della donna all'azienda del convivente, in quanto fonte di arricchimento esclusivo dello stesso in luogo di quello dell'intera famiglia cui detto apporto lavorativo era preordinato).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1266 del 25 gennaio 2016)
5Cass. civ. n. 1277/2014
Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente "more uxorio" effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente - quale quella di trasferirsi all'estero recedendo dal rapporto di lavoro - ancorché suggerite o richieste dall'altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1277 del 22 gennaio 2014)
6Cass. civ. n. 1218/1975
L'indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trova di fronte a una obbligazione naturale è duplice. Da un canto egli deve accertare se nel caso sottoposto al suo esame sussiste un dovere morale o sociale, in relazione alla valutazione corrente nella società attuale; dall'altro se questo dovere sia stato adempiuto con una prestazione che presenti un carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso. Dette indagini implicano valutazioni e apprezzamenti di fatto, che si sottraggono a censura in sede di legittimità, se correttamente motivate. Il principio secondo cui l'obbligazione naturale acquista rilevanza giuridica ed entra nel mondo del diritto solo con l'adempimento porta ad escludere che l'obbligo morale e sociale possa formare oggetto di trasmissione ereditaria in senso tecnico. Cionondimeno, i doveri morali e sociali possono sussistere non solo nei confronti della persona che ha posto in essere la particolare situazione di fatto, ma, in determinate circostanze, dopo la morte di questa, anche verso un suo strettissimo congiunto, specie se l'utilità economica che la prima avrebbe potuto trarre dalla situazione stessa e non ha tratto, si sarebbe trasformata in vantaggio anche per il congiunto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1218 del 5 aprile 1975)