Articolo 2035 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prestazione contraria al buon costume

Dispositivo

Chi ha eseguito una prestazione (1) per uno scopo che, anche da parte sua (2), costituisca offesa al buon costume (3) non può ripetere quanto ha pagato.

Note

(1) A differenza di quanto espressamente stabilito dal precedente art. 2034 c.c., la norma non menziona il requisito della capacità dell'adempiente ma la tendenza codicistica ad una protezione dell'incapace (v.1425 c.c.) induce a ritenere che essa sia necessaria (2 c.c.).

(2) E' necessario che l'immoralità connoti sia la condotta dell'accipiensche quella delsolvens. Se quest'ultima manca, la norma non trova applicazione.

(3) Il riferimento della norma è limitato solo alla contrarietà al buon costume, che configura una prestazione immorale, ad esclusione delle norme imperative (condotta illegale) e dell'ordine pubblico.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 16706/2020

Ai fini dell'applicazione della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondo ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16706 del 5 agosto 2020)

2Cass. civ. n. 8169/2018

Ai fini dell'applicabilità della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c. la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; pertanto, chi abbia versato una somma di denaro per l'ottenimento di un posto di lavoro (nella specie, presso un istituto bancario), a prescindere dall'esito della trattativa immorale, non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tale finalità, certamente contraria a norme imperative, è da ritenere anche contraria al buon costume.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 8169 del 3 aprile 2018)

3Cass. civ. n. 25631/2017

La nozione di prestazione non ripetibile di cui all’art. 2035 c.c., non si identifica con un dato materiale, qual è la ripetibilità in concreto della prestazione, bensì con un dato giuridico, nel senso che la prestazione fornita non può formare oggetto di obbligazione restitutoria, in favore di chi sia stato partecipe del negozio immorale, in quanto fondata su un contratto illecito, non corrispondente, di conseguenza, ad un interesse giuridicamente tutelabile del creditore.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25631 del 27 ottobre 2017)

4Cass. civ. n. 8722/1998

Il contratto stipulato dal privato con la P.A., ma nullo per difetto di forma scritta, non può essere considerato contrario al buon costume ai sensi dell'art. 2035 c.c. Ne consegue che il privato, il quale abbia effettivamente eseguito la propria prestazione, può utilmente agire nei confronti della P.A. con l'azione di indebito arricchimento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8722 del 2 settembre 1998)

5Cass. civ. n. 11973/1995

Il pagamento effettuato in base a contratto nullo per contrarietà a norme imperative configura un'ipotesi di indebito oggettivo cui consegue per il disposto dell'art. 2033 c.c. (diversamente dalla nullità per contrarietà al buon costume) la ripetibilità di quanto sia stato pagato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11973 del 18 novembre 1995)

6Cass. civ. n. 4414/1981

L'accertamento che un contratto sia contrario a norme imperative e quindi nullo per tale ragione (art. 1343 c.c.) non impedisce una autonoma valutazione dell'atto dal punto di vista della Sua eventuale immoralità al fine di negare l'azione di ripetizione (art. 2035 c.c.).–La nozione dei negozi contrari al buon costume non può essere limitata ai negozi contrari alle regole del pudore sessuale e della decenza, ma si estende fino a comprendere i negozi contrari a quei principi ed esigenze etiche della coscienza morale collettiva che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniforma il proprio comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e sani principi, in un determinato momento ed in dato ambiente. Pertanto, poiché la causa turpe deve essere apprezzata in relazione al momento in cui il negozio è stato compiuto, deve escludersi che sia contrario al buon costume un contratto diretto a violare norme imperative ma non più sanzionate penalmente al momento della conclusione del contratto, in quanto lo stesso legislatore, escludendo la rilevanza penale di tali fatti, quanto meno pro tempore, attenua la valutazione negativa dei fatti stessi anche sotto il profilo etico e sociale.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 4414 del 17 luglio 1981)

7Cass. civ. n. 1035/1977

Sono irripetibili, a norma dell'art. 2035 c.c., i soli esborsi fatti per uno scopo contrario al buon costume, non pure le prestazioni fatte in esecuzione di un negozio illegale per contrarietà a norme imperative. (Nella specie è stato ritenuto contrario a norme imperative l'accordo con il quale si era pattuito che il preponente avrebbe omesso di iscrivere l'agente all'Enasarco e. gli avrebbe corrisposto direttamente le somme che avrebbe dovuto versare a titolo di contributi al fondo di previdenza, in deroga alla disciplina previdenziale del settore).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1035 del 15 marzo 1977)