Articolo 2038 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Alienazione della cosa ricevuta indebitamente
Dispositivo
Chi, avendo ricevuto la cosa in buona fede (1) [1147], l'ha alienata prima di conoscere l'obbligo di restituirla è tenuto a restituire il corrispettivo conseguito. Se questo è ancora dovuto, colui che ha pagato l'indebito subentra nel diritto dell'alienante [1203] n. 5]. Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato, nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito.
Chi ha alienato la cosa ricevuta in mala fede, o dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla, è obbligato a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l'indebito può però esigere il corrispettivo dell'alienazione e può anche agire direttamente per conseguirlo. Se l'alienazione è stata fatta a titolo gratuito, l'acquirente, qualora l'alienante sia stato inutilmente escusso, è obbligato, nei limiti dell'arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito [1147].
Note
(1) Il contenuto dei concetti di buona fede e mala fede (comma 2) si determina a norma del precedente art. 2038 c.c. e, quindi, valutando se l'indebito è stato oggettivo (2033 c.c.) o soggettivo (2036 c.c.).
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 2661/2019
Quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (In applicazione del principio, la Corte, cassando la pronuncia impugnata ha prescritto alla Corte d'Appello in sede di rinvio: di valutare le domande restitutorie con riguardo, rispettivamente, alla somma originariamente investita ed alle cedole ed ai titoli oggetto dell'investimento; di verificare se i titoli fossero ancora nella disponibilità degli investitori; di verificare la sussistenza dei presupposti della compensazione nei limiti della coesistenza dei crediti; di statuire sulla domanda risarcitoria con riguardo al danno eventualmente residuato agli investitori dopo aver proceduto alle restituzioni dovute.) (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/09/2016).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2661 del 30 gennaio 2019)
2Cass. civ. n. 258/1977
Il valore che, nel caso di alienazione della cosa ricevuta indebitamente, l'accipiente-alienante è tenuto a corrispondere al traente, a norma dell'art. 2038 secondo comma c.c., deve essere determinato in relazione al momento in cui la cosa fu ricevuta dall'accipiente stesso — poiché detto valore va riferito alle condizioni in cui essa allora trovavasi — salvo a tenersi eventualmente in conto le conseguenze della svalutazione monetaria successiva.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 258 del 19 gennaio 1977)
3Cass. civ. n. 4089/1968
L'art. 2038 c.c. — a causa del riferimento limitato in esso contenuto ad un oggetto specifico («cosa») — assume il carattere di norma speciale derogativa del principio generale del rimborso dei pagamenti non dovuti stabilito dall'art. 2033 c.c., in quanto condiziona il diritto di pretendere la restituzione dell'indebito arricchimento da chi lo ha ricevuto. Per tale suo carattere di specialità la norma di cui all'art. 2038 soggiace al limite di un'interpretazione rigorosa, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4089 del 30 dicembre 1968)
4Cass. civ. n. 4005/1968
L'obbligo di corrispondere gli interessi anche anteriormente alla domanda — qualora sussista l'obbligazione principale di restituire una cosa determinata ricevuta indebitamente in mala fede, la quale sia stata sostituita, stante l'impossibilità di restituzione del bene, dall'obbligo di corrispondere il valore di esso — deriva, ai sensi degli artt. 2038 secondo comma e 1148 c.c. dall'obbligo di corrispondere con l'obbligazione principale, i frutti e, per essi, gli interessi sulla somma liquidata come equivalente economico del bene, a partire dai momento in cui si verificò il fatto orientare dell'obbligazione di restituire l'indebito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4005 del 17 dicembre 1968)