Articolo 2039 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Indebito ricevuto da un incapace

Dispositivo

L'incapace (1) che ha ricevuto l'indebito (2), anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio [1190], [1443], [2041] (3).

Note

(1) Sia legale (404,414 c.c.) che naturale (428 c.c.). L'incapacità deve sussistere al momento del ricevimento dell'indebito.

(2) Sia oggettivo (2033 c.c.) che soggettivo (2036 c.c.).

(3) Il vantaggio, in quanto fonda la domanda restitutoria delsolvens, deve essere provato da questi (2697 c.c.). Sull'incapace non grava un obbligo restitutorio; il pagatore ha solo diritto ad un indennizzo.