Articolo 2085 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Indirizzo della produzione
Dispositivo
Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge [e dalle norme corporative] [2082] (1).
La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese [Cost. [41], [43].
Note
(1) Vedi nota sub art. 2084.