Articolo 2136 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inapplicabilità delle norme sulla registrazione

Dispositivo

Le norme relative alla iscrizione nel registro delle imprese [2188], [2195] non si applicano agli imprenditori agricoli [2135], salvo quanto è disposto dall'articolo [2200] (1).

Note

(1) Articolo da considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità con l'art. 2 del D. Lgs. 18/05/2001, n. 228 (Testo Unico sull'agricoltura) che dispone: "L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo2193 del codice civile."