Articolo 2137 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità dell'imprenditore agricolo

Dispositivo

Note

(1) Le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.