Articolo 2138 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Dirigenti e fattori di campagna

Dispositivo

I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna (1), se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati [dalle norme corporative e, in mancanza] (2), dagli usi.

Note

(1) Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna non è riconducibile allo schema del mandato, bensì a quello del contratto di impiego, nel quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi, salvo non vengano conferiti da procura o da consuetudini locali.

(2) Vedi nota 2 sub art. 2137.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 3594/1984

Nel campo del lavoro agricolo, la figura del dirigente designa colui che è investito di tutti o di una parte dei poteri del datore di lavoro su tutta l'azienda o su una parte importante di essa avente struttura e funzioni autonome, con poteri d'iniziativa ed ampie facoltà discrezionali nel campo tecnico e amministrativo, e risponde direttamente al datore di lavoro o a chi per lui dell'andamento dell'azienda. La figura del fattore di campagna designa l'impiegato di concetto, che collabora con il conduttore o chi per lui nell'organizzazione dell'azienda nel campo tecnico o amministrativo o in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concessione ed apporto d'iniziativa nell'ambito delle facoltà affidategli e secondo le consuetudini locali; l'impiegato d'ordine o ausiliario e il salariato fisso o operaio, si distinguono dal fattore per la carenza di autonomia e di potere d'iniziativa e, tra di loro, a seconda che le mansioni esecutive (di custodia, sorveglianza, contabilità e guida di altri lavoratori) svolte implichino o meno attività di carattere intellettuale, per quanto limitate e modeste.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3594 del 15 giugno 1984)

2Cass. civ. n. 2594/1984

Anche nel campo del lavoro agricolo, come confermato dal richiamo ad essa, contenuto nell'art. 2138 c.c. in tema di determinazione dei poteri dei dirigenti e dei fattori di campagna, la disciplina collettiva, cui fa altresì riferimento la norma generale dell'art. 2095 c.c., costituisce la fonte primaria per la determinazione della qualifica e per l'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2594 del 15 giugno 1984)

3Cass. civ. n. 20/1983

Il rapporto tra imprenditore agricolo e fattore di campagna — per la delimitazione dei cui poteri l'art. 2138 c.c., rinvia, ove gli stessi non siano determinati per iscritto dal preponente, alle norme corporative e, in mancanza, agli usi — non è da inquadrare nello schema del mandato, bensì in quello del contratto di impiego, al quale non è connaturale il conferimento di poteri rappresentativi nel campo negoziale, sicché il fattore, mancando nella contrattazione collettiva una disciplina dell'ambito delle sue funzioni e dei suoi poteri, può considerarsi munito degli indicati poteri di rappresentanza solo in quanto gli siano conferiti in virtù di procura o di consuetudine locale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20 del 5 gennaio 1983)