Articolo 2150 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rappresentanza della famiglia colonica

Dispositivo

Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro rappresenta [1387], nei confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica [2141].

Le obbligazioni contratte dal mezzadro nell'esercizio della mezzadria sono garantite dai suoi beni e da quelli comuni della famiglia colonica [1294], [2740]. I componenti della famiglia colonica non rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.