Articolo 2151 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Spese per la coltivazione
Dispositivo
(1)Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse [2147] ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera previste dall'articolo [2147], sono a carico del concedente [2765] e del mezzadro in parti uguali [, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi] (2).
Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse [1282], [1815], sino alla scadenza dell'anno agrario [in corso] (2), le spese indicate nel comma precedente, [salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili [1652], [2154]] (2).
Note
(1) Articolo così implicitamente sostituito dall'art. 5, legge n. 756/1964 (Norme in materia di contratti agrari).
(2) Inciso abrogato dalla norma citata alla nota (1).