Articolo 2155 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Raccolta e divisione dei prodotti
Dispositivo
Il mezzadro non può iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente [2145] ed è obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti [2141], [2156], [2157].
Salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1) della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione (2).
Note
(1) Le norme corporative sono state abrogate quali fonti di diritto per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Comma implicitamente abrogato dall'art. 4 L. 15 settembre 1964, n. 756.