Articolo 2156 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Vendita dei prodotti
Dispositivo
La vendita [1470] dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente [2145] previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato [2157], [2765].
La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese [2141], [2155].