Articolo 2160 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trasferimento del diritto di godimento del fondo

Dispositivo

Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo [978], [1406], [1470], [1522], la mezzadria continua [1599] nei confronti di chi subentra al concedente, salvo che il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto [1373], [1602], [2964]. In tal caso il recesso ha effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.

I crediti e i debiti del concedente verso il mezzadro risultanti dal libretto colonico [2161] passano a chi subentra nel godimento del fondo [1260], salva per i debiti la responsabilità sussidiaria dell'originario concedente [2177], [2559], [2560].