Articolo 2161 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Libretto colonico
Dispositivo
Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due esemplari, uno per ciascuna delle parti [2162].
Il concedente deve annotare di volta in volta su entrambi gli esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi alla mezzadria, con indicazione della data e del fatto che li ha determinati.
Le annotazioni devono, alla fine dell'anno agrario, essere sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro.
Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente per le annotazioni e per i saldi annuali [2160], [2162], [2169].
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 7914/1991
La mancata istituzione del libretto colonico determina soltanto l'impossibilità di fare ricorso ai vantaggi di una prova agevole, economica, e sicura, ma non toglie ai soggetti del rapporto mezzadrile la facoltà di offrire, secondo i principi che regolano l'onere della prova, gli altri mezzi che essi ritengono idonei a dimostrare la fondatezza delle rispettive pretese derivanti dal rapporto mezzadrile.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7914 del 17 luglio 1991)