Articolo 2174 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Obblighi del soccidario
Dispositivo
Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante [2173], il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore [1176], [1618], [2148], [2167], [2175] (1).
Note
(1) L'apporto lavorativo deve essere prevalentementequellodel soccidario; ciò non esclude che egli possa servirsi della collaborazione di lavoratori estranei o di suoi familiari.