Articolo 2175 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perimento del bestiame

Dispositivo

Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili [1218], [1258], [2174], [2176].