Articolo 2249 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Tipi di società

Dispositivo

Note

(1) Le tipologie di società previste dal nostro ordinamento sono: le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni.

(2) Ad esempio, attività agricola ai sensi dell'art. 2135.

(3) Le società semplici non sono ammesse all'esercizio di un'impresa commerciale, in virtù della ridotta autonomia patrimoniale (che non consente un'adeguata protezione dei terzi e del mercato) e delle ridotte caratteristiche di pubblicità (in parte superate).Ciò nonostante, lo statuto della società semplice costituisce la base della disciplina della s.n.c. e della s.a.s. alla quale il codice rinvia agli artt.2293 e2315.

(4) A tale particolare regime sono sottoposte le imprese che hanno per oggetto l'esercizio del credito (banche) e quelle assicurative che devono costituirsi nella forma della società per azioni; le società sportive (L. 23 marzo 1981, n. 91) possono costituirsi solo nella forma di società per azioni e di società a responsabilità limitata.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 17441/2024

2Cass. civ. n. 23030/2020

3Cass. civ. n. 33040/2019

4Cass. civ. n. 30228/2018

5Cass. civ. n. 10332/2016

6Cass. civ. n. 7536/2005

7Cass. civ. n. 8694/2001

Massime notarili correlate (1)