Articolo 2250 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Indicazione negli atti e nella corrispondenza

Dispositivo

Note

(1) L'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese è previsto per le società che esercitano un'attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 e per tutte quelle costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V, nonchè per le società cooperative anche se non esercitano un'attività commerciale (2200).Alla mancata registrazione sono ricollegati effetti diversi: le società di persone saranno considerate società irregolari (2297) e ad esse si applicherà la disciplina della società semplice (con tutte le evidenti conseguenze in tema di minor autonomia patrimoniale), le società di capitali, invece, saranno da considerarsi inesistenti, posto che per le stesse l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva della personalità giuridica di cui sono dotate.

(2) Il capitale versato si differenzia dal capitale sottoscritto in quanto il primo è costituito dai conferimenti che sono stati realmente effettuati dai soci, mentre il secondo è costituito dai conferimenti che i soci si sono impegnati a versare.

(3) Comma aggiuntoexart. 2, D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88.

(4) Comma aggiunto con la L. 7 luglio 2009, n.88.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 6194/2011

Massime notarili correlate (6)

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