Articolo 2254 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzia e rischi dei conferimenti

Dispositivo

Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita [1465], [1470], [1483], [1490], [2286] (1).

Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite [2281]. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione [1578], [1585], [1586], [1588], [2342] e [2440].

Note

(1) I conferimenti di beni in natura dei soci si concretano in negozi traslativi a favore della società: ne consegue che la garanzia e i rischi delle cose conferite sono disciplinati dalle regole generali previste per i contratti con effetti traslativi.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 28284/2011

In tema di assicurazione contro i danni, il rischio delle cose conferite in godimento ai sensi dell'art. 2254 c.c. resta a carico del socio conferente; pertanto, solo quest'ultimo ha interesse alla copertura assicurativa per i danni alla cosa, ai sensi dell'art. 1904 c.c.. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valido il contratto di assicurazione contro i danni, stipulato da una società in nome collettivo in relazione ad un'imbarcazione conferita in godimento da un socio).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28284 del 22 dicembre 2011)