Articolo 2254 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Garanzia e rischi dei conferimenti

Dispositivo

Note

(1) I conferimenti di beni in natura dei soci si concretano in negozi traslativi a favore della società: ne consegue che la garanzia e i rischi delle cose conferite sono disciplinati dalle regole generali previste per i contratti con effetti traslativi.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 5458/2023

2Cass. civ. n. 28284/2011