Articolo 2255 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Conferimento di crediti
Dispositivo
Il socio che ha conferito un credito [2328] n. 6, [2518] n. 6] risponde della insolvenza del debitore, nei limiti indicati dall'articolo [1267] per il caso di assunzione convenzionale della garanzia [2342], [2440] (1).
Note
(1) Tale disposizione costituisce una deroga al generale principio civilistico in base al quale chi cede un credito risponde nei confronti del cessionario solo dell'esistenza del credito stesso.