Articolo 2256 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Uso illegittimo delle cose sociali

Dispositivo

Note

(1) Qualora l'utilizzo personale sia autorizzato dagli altri soci, il socio utilizzatore non conseguirà il possesso del bene, bensì la semplice detenzione, così che l'eventuale trasformazione del titolo d'uso potrà avvenire solo mediante un atto di interversione nel possesso.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 14365/2021

2Cass. civ. n. 4088/1997