Articolo 2262 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Utili
Dispositivo
Salvo patto contrario ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto (1) [2261], [2265], [2270], [2303], [2350], [2433].
Note
(1) Il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato all'approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 6865/2022
Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6865 del 2 marzo 2022)
2Cass. civ. n. 17489/2018
Nelle società di persone il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale quanto ai criteri di valutazione a quella di un bilancio, non surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17489 del 4 luglio 2018)
3Cass. civ. n. 28806/2013
Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28806 del 31 dicembre 2013)
4Cass. civ. n. 1240/1996
Nella società in accomandita semplice il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c. (applicabile in forza del duplice richiamo di cui agli artt. 2315 e 2293), alla sola approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, il quale è la sintesi contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di un anno di attività. Dovendo formare oggetto di riparto gli utili realmente conseguiti ed essendo necessario evitare una sopravvalutazione del patrimonio sociale in danno dei creditori e dei terzi (oltre che degli stessi soci), è legittimo il comportamento dell'amministratore che si uniformi a quanto viene praticato nelle società per azioni e, in applicazione dei principi di verità e di prudenza nel momento della valutazione delle poste, inserisca nel passivo i costi per gli ammortamenti e le spese necessarie per il rinnovamento degli impianti obsoleti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1240 del 17 febbraio 1996)