Articolo 2261 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Controllo dei soci

Dispositivo

Note

(1) Il procedimento di rendiconto di cui agli artt.263 e segg. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, al fine di far conoscere il risultato della propria attività.A norma dell'art. 2261 tale diritto spetta al socio non investito della facoltà di amministratore.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 1667/2026

2Cass. civ. n. 2288/2025

3Cass. civ. n. 28660/2024

4Cass. civ. n. 2962/2017

5Cass. civ. n. 12531/1998

6Cass. civ. n. 3356/1985

7Cass. civ. n. 2434/1973

Massime notarili correlate (1)