Articolo 2264 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Partecipazione ai guadagni e alle perdite rimessa alla determinazione di un terzo
Dispositivo
La determinazione della parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo [1473].
La determinazione del terzo può essere impugnata soltanto nei casi previsti dall'articolo [1349] e nel termine di tre mesi (1) dal giorno in cui il socio, che pretende di esserne leso, ne ha avuto comunicazione [2964]. L'impugnazione non può essere proposta dal socio che ha volontariamente eseguito la determinazione del terzo [1444], [2034], [2603].
Note
(1) Il termine è previsto a pena di decadenza (v.2964).