Articolo 2265 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Patto leonino
Dispositivo
È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite [1419], [2178], [2262], [2263], [2280], [2553], [2554].
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 27283/2024
Ai sensi dell'art. 2261 del codice civile, ogni socio ha il diritto di consultare la documentazione relativa alla società. Pertanto, in una società a ristretta base sociale, gli avvisi di accertamento possono rinviare agli accertamenti societari senza dover essere necessariamente allegati agli atti impositivi individuali, fermo restando che i soci sono legittimati a prendere visione della documentazione fiscale della società.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27283 del 22 ottobre 2024)
2Cass. civ. n. 16123/2024
Quando il giudice del merito esclude l'esistenza di una società tra le parti, ha l'obbligo di qualificare correttamente il rapporto esistente tra esse sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 16123 del 11 giugno 2024)
3Cass. civ. n. 7934/2024
E' lecito e non integra un patto leonino l'accordo con il quale un socio, in occasione di un finanziamento partecipativo, si obbliga a manlevare un altro socio dalle conseguenze negative del conferimento effettuato in società, attribuendogli il diritto di vendita entro un determinato termine ed un corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale ad un prezzo predeterminato.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 7934 del 25 marzo 2024)
4Cass. civ. n. 25594/2023
Il divieto del cd. patto leonino, di cui all'art. 2265 c.c., è estensibile a tutti i tipi sociali e presuppone l'esistenza di una clausola statutaria, frutto della volontà dei soci, che escluda in modo totale e costante uno o alcuni di essi dalla partecipazione al rischio d'impresa e agli utili, sicché non può porsi in conflitto con esso un lodo arbitrale che, regolando gli effetti economici dell'annullamento di delibere consortili, abbia escluso un'impresa consorziata dai risultati della gestione del consorzio solo in relazione a un determinato periodo temporale.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25594 del 1 settembre 2023)
5Cass. civ. n. 17498/2018
E' lecito e meritevole di tutela l'accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l'uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l'altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione del diritto di vendita (c.d. "put") entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto, pur con l'aggiunta di interessi sull'importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2016).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 17498 del 4 luglio 2018)
6Cass. civ. n. 24376/2008
Al contratto di associazione in partecipazione non si applica il divieto del patto leonino, dettato in materia societaria dall'art. 2265 c.c., ai sensi del quale è vietato che uno o più soci siano esclusi in modo totale e costante dagli utili o dalle perdite; quanto alla posizione dell'associato, l'unica regola inderogabile consiste nel divieto, posto dall'art. 2553 c.c., di porre a carico del medesimo perdite in misura superiore al suo apporto, potendo invece le parti determinare tale onere in misure diverse dalle partecipazioni agli utili o anche escluderlo del tutto, come avviene nella cosiddetta cointeressenza impropria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 24376 del 1 ottobre 2008)
7Cass. civ. n. 8927/1994
Il divieto del cosiddetto patto leonino posto dall'art. 2265 c.c. (ed estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle condizioni essenziali del tipo «contratto di società») presuppone una situazione statutaria — costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale — caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe. Pertanto, esulano dal divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione alle perdite e agli utili in misura difforme dall'entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi (situazione di rischio attenuato), sia che condizionino in alternativa la partecipazione, o la non partecipazione, agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti. Peraltro, il divieto di esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite deve essere riguardato in senso sostanziale, e non formale, per cui esso sussiste anche quando le condizioni della partecipazione agli utili o alle perdite siano, nella previsione originaria delle parti, di realizzo impossibile, e nella concretezza determinino una effettiva esclusione totale da dette partecipazioni.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8927 del 29 ottobre 1994)
Massime notarili correlate (6)
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