Articolo 2273 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Proroga tacita
Dispositivo
La società è tacitamente prorogata (1) a tempo indeterminato [2285] quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali [2272], n. 1, [2307].
Note
(1) La proroga può essere tacita o espressa. In quest'ultimo caso sono i soci a deliberare la prosecuzione della vita della società oltre la scadenza del termine [v.2272] fissato nell'atto costitutivo. Essa comporta la modifica di una clausola dell'atto costitutivo, pertanto, deve essere approvata da tutti i soci [v.2252]. Si noti che la proroga tacita è sempre a tempo indeterminato [v.2285,2307], la proroga espressa può anche essere a tempo determinato.