Articolo 2276 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi e responsabilità dei liquidatori

Dispositivo

Note

(1) In applicazione dell'art. 2257 vige il principio dell'amministrazione disgiuntiva; salva diversa pattuizione, pertanto, i liquidatori possono compiere qualsiasi atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione, purché necessario per la liquidazione, nel rispetto dei limiti fissati dagli artt.2279 e2280.

Massime notarili correlate (1)