Articolo 2277 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Inventario
Dispositivo
Gli amministratori devono consegnare ai liquidatori i beni e i documenti sociali (1) e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale (2). L'inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori [2491].
Note
(1) Sono tali tutti i documenti della società (corrispondenza, fatture, atti) ad in inclusione del libro soci e di tutti i libri contabili obbligatori quali il libro giornale e quello degli inventari (2215).
(2) L'inventario costituisce il presupposto e la base per l'avvio delle operazioni di liquidazione.