Articolo 2280 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pagamento dei debiti sociali

Dispositivo

Note

(1) Il divieto non impedisce tuttavia di restituire ai soci eventuali beni conferiti in godimento alla società, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 2281.

(2) In sede di liquidazione, pur osservandosi che i liquidatori non sono tenuti al rispetto dellapar condicio creditorum,si è osservato che suddetto principio fornisce un valido criterio cui improntare il pagamento dei creditori, la cui violazione può pertanto essere foriera di responsabilità per i liquidatori.

(3) Le società semplici e quelle in nome collettivo si caratterizzano, salvo patto contrario, per l'illimitata responsabilità di tutti i soci; da ciò discende la legittimazione del liquidatore di chiedere agli stessi le somme necessarie per pagare i crediti sociali qualora le passività superino le attività.

Massime notarili correlate (2)