Articolo 2279 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Divieto di nuove operazioni

Dispositivo

Note

(1) Per nuove operazioni si intendono quelle che non si giustificano con lo scopo di liquidazione o con il fine della definizione dei rapporti in corso, ma che costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale.

(2) La violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni comporta una responsabilità personale e solidale dei liquidatori.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 4143/2012

2Cass. civ. n. 3694/2007

3Cass. civ. n. 15080/2000

4Cass. civ. n. 11393/1997