Articolo 2304 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità dei soci

Dispositivo

I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione [2308], non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale [1294], [2268], [2291], [2513] (1).

Note

(1) A norma dell'art. 2291 la responsabilità dei soci di una s.n.c. èsolidale (v.1292) ed illimitata (v.2267), ancorché sussidiaria.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 22629/2020

Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 22629 del 16 ottobre 2020)

2Cass. civ. n. 2878/2019

Il Massimario della Corte Suprema di Cassazione non ha proceduto alla massimazione in quanto la presente ribadisce principi già espressi nella Cass. Civ. 023260/2018, RV65068801 (Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/05/2011).(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 2878 del 31 gennaio 2019)

3Cass. civ. n. 25378/2018

Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 25378 del 12 ottobre 2018)

4Cass. civ. n. 4959/2017

L'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del "beneficium excussionis", conformando l'attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest’ultima quale vizio proprio della stessa.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 4959 del 27 febbraio 2017)

5Cass. civ. n. 279/2017

Il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 279 del 10 gennaio 2017)

6Cass. civ. n. 15966/2016

L'iscrizione a ruolo avvenuta in violazione del "beneficium excussionis", conformando l'attività di riscossione, è illegittima e tale illegittimità, riguardando il presupposto indefettibile della predisposizione e della notificazione della cartella, si riverbera su quest’ultima quale vizio proprio della stessa.In materia tributaria la cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l'esercizio dell'azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto, sicché è inapplicabile l'art. 2304 c.c. che disciplina il "beneficium excussionis" relativamente alla sola fase esecutiva.(Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 15966 del 29 luglio 2016)

7Cass. civ. n. 49/2014

In tema di società in nome collettivo, il beneficio d'escussione disciplinato dall'art. 2304 cod. civ. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, consentendo al creditore di procedere coattivamente a carico del socio a condizione di aver infruttuosamente agito sui beni sociali, sicché non osta all'emissione e alla notifica al socio stesso, quale coobbligato solidale nella società, di una cartella di pagamento, configurandosi quest'ultima non come atto esecutivo, ma conclusivo di un "iter" strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all'esercizio dell'azione forzata.(Cassazione civile, Sez. VI-5, ordinanza n. 49 del 3 gennaio 2014)

8Cass. civ. n. 5136/2011

L'esito negativo del pignoramento presso terzi dei diritti di una società in nome collettivo è inidoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito, e non giustifica l'esecuzione nei confronti del socio che gode del "beneficium excussionis" ex art. 2304 c.c.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5136 del 3 marzo 2011)

9Cass. civ. n. 1040/2009

Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1040 del 16 gennaio 2009)

10Cass. civ. n. 5434/1998

La disposizione normativa dell'art. 2304, secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al creditore stesso di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, onde poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di questi, ovvero poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5434 del 3 giugno 1998)

11Cass. civ. n. 12912/1997

La previsione dell'art. 2304 c.c. secondo cui i creditori di una società in nome collettivo non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio, se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società; ciò tuttavia non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del socio, titolo da azionare in caso di infruttuosità dell'azione di recupero esecutivo in danno della società.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12912 del 20 dicembre 1997)

12Cass. civ. n. 3399/1994

Il creditore di una società di persone può agire in sede di cognizione direttamente nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, senza la necessità di chiamare in giudizio anche la società, non rilevando che l'art. 2304 c.c. preveda ilbeneficium excussionis, che opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3399 del 12 aprile 1994)

13Cass. civ. n. 7100/1993

La previsione dell'art. 2304 c.c. (applicabile anche alla società in accomandita semplice, ai sensi dell'art. 2315 c.c.), secondo cui i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per potere iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili di quest'ultimo, sia per poter prontamente agire in via esecutiva contro il medesimo, una volta che il patrimonio sociale venga a risultare incapiente.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7100 del 26 giugno 1993)