Articolo 2308 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Scioglimento della società
Dispositivo
La società si scioglie [2250], [2304], [2305], [2710], [2711], oltre che per le cause indicate dall'articolo [2272], per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale (1).
Note
(1) Così modificato dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 389, comma 1).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 20671/2016
Lo scioglimento di una società di persone (nella specie, una società in accomandita semplice) non determina la cessazione della responsabilità illimitata dei soci illimitatamente responsabili, pur quando non siano nominati liquidatori, e non esclude, pertanto, che siano dichiarati personalmente falliti per effetto del fallimento della società.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 20671 del 13 ottobre 2016)
2Cass. civ. n. 8849/2005
La società di persone costituita nelle forme previste dal codice civile ed avente ad oggetto un'attività commerciale è assoggettabile al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività, poiché acquista la qualità d'imprenditore commerciale dal momento della sua costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, dovendo ritenersi sussistente il requisito della professionalità richiesto dall'art. 2082 c.c. per il solo fatto della costituzione per l'esercizio di un'attività commerciale, che segna l'irreversibile scelta per il suo svolgimento, come peraltro si desume anche dagli artt. 2308 e 2323 c.c., essendo irrilevante che la società di persone non abbia la personalità giuridica, in quanto costituisce nelle relazioni esterne un gruppo solidale ed inscindibile, ed assume la struttura di un soggetto di diritti.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8849 del 28 aprile 2005)
Massime notarili correlate (6)
Recesso da società di persone e riduzione del capitale sociale
In caso di recesso da società di persone ed in mancanza di diversa pattuizione tra i soci, lo scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio comporta la riduzione del capitale sociale - ove esistente - in m...
Legittimità dell’adozione di una delibera di scioglimento della società adottata dai soci in presenza di una delle cause che producono ex lege tale effetto ai sensi dei nn. 1), 2), 3), 4) e 5) dell’art. 2484, comma 1, c.c.
Le cause legali di scioglimento della società previste dai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) dell’art. 2484, comma 1, c.c., producono i loro effetti dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui...
Cause di scioglimento statutarie
L’atto costitutivo è libero di determinare altre cause di scioglimento, oltre a quelle legali, la competenza a deciderle o ad accertarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari. Non può in ogni caso stabilire per d...
Forme della nomina dei liquidatori
Esclusivamente per le s.r.l. le delibere di nomina e revoca dei liquidatori, e comunque tutte le decisioni riguardanti gli argomenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 2487 c.c., devono essere adottat...
Nomina dei liquidatori nelle more della pubblicità della causa di scioglimento
Nei casi previsti dai numeri 1), 2), 3), 4), e 5) del comma 1 dell’art. 2484 c.c., la decisione dei soci di nomina dei liquidatori può essere adottata anche prima che venga iscritta nel registro delle imprese la dichiar...
Requisiti delle clausole convenzionali di scioglimento
La previsione statutaria di cause convenzionali di scioglimento della società deve essere accompagnata dall’individuazione dell’organo competente a deliberare o accertare tali cause di scioglimento e ad effettuare i rel...