Articolo 2307 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Proroga della società

Dispositivo

Note

(1) Il termine è di decadenza (v.2964).

(2) Durante la vita della società, il creditore particolare del socio non può infatti chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (v.2305). Il creditore non ha quindi normalmente interesse alla proroga, in quanto solo lo scioglimento della società gli consente di soddisfarsi sulla quota di partecipazione spettante al debitore.

Massime notarili correlate (1)