Articolo 2316 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Atto costitutivo
Dispositivo
L'atto costitutivo (1) [2295] deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti [1350], n. 9, [2465], [2643], n. 10, [2725].
Note
(1) Il codice civile richiede implicitamente la forma scritta per l'atto costitutivo della s.a.s., solo ai fini della pubblicità e della registrazione. La mancanza della forma non toglie però validità al contratto sociale, ma impedisce solo la regolare costituzione della stessa.