Articolo 2317 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Mancata registrazione
Dispositivo
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese [2188], [2200], [2949], ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'articolo [2297] (1).
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali (2) [33], [38], [41], [2257], [2258], [2267], [2291], [2320], [2331], [2515].
Note
(1) Si applicano pertanto le norme sulla società semplice, con la conseguenza che i creditori particolari del socio hanno il diritto di chiedere la liquidazione della sua quota (v.2270) e i creditori sociali possono agire contro i soci senza la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale (v.2267-2268).
(2) Per operazione sociale si fa riferimento a qualsiasi atto di gestione intrapreso da un socio accomandatario, cui partecipi un accomandante.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 28650/2024
L'art. 147, comma 4, L. Fall. (ora art. 256 CCII) si applica ai soci di una società irregolare, anche nella forma della società in accomandita semplice, in quanto l'art. 2297 c.c. prescrive che, in mancanza dell'iscrizione nel registro delle imprese, sia impossibile una limitazione della responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci. Né giova il richiamo dell'art. 2317 c.c. alla figura della società in accomandita irregolare, qualora manchi l'indicazione e la rappresentazione all'esterno del particolare tipo di società il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese. Diversamente, verrebbe meno la ratio della autonomia patrimoniale delle società di persone che è, appunto, quella di tutelare i creditori della compagine, offrendo loro un patrimonio sul quale far valere i propri diritti (Nella specie, la prima sezione civile della Corte, con l'ordinanza n. 28650/2024, ha cassato la sentenza che aveva ritenuto di non estendere il fallimento a un socio sulla base del solo contenuto del contratto sociale, non reso pubblico, che limitava la partecipazione del socio medesimo alle obbligazioni sociali fino all'avveramento di una condizione, ritenendo sino a quel momento tale situazione assimilabile a quella dei soci accomandanti).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28650 del 7 novembre 2024)
2Cass. civ. n. 2041/1988
La disposizione dell'art. 2317 c.c. il quale, nelle società in accomandita irregolari, fissa il principio della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali del socio accomandante ove egli abbia partecipato alle operazioni sociali, ancorché vada interpretata in correlazione con l'art. 2320 c.c. il quale nelle società in accomandita regolari sanziona con la perdita della limitazione della responsabilità alla quota di partecipazione la violazione da parte del socio accomandante del divieto di trattare o concludere affari per conto della società e di compiere atti di amministrazione, comporta testualmente che la perdita del beneficio della responsabilità limitata non richiede un atto di autonoma iniziativa negli affari sociali ma può derivare anche dalla partecipazione ad un atto di gestione intrapreso dagli accomandatari, sia con riguardo ad atti di amministrazione interna, sia ad atti di rappresentanza esterna, in funzione del momento in cui l'atto viene ad esistenza, prescindendo dall'affidamento incolpevole del terzo sull'atto di gestione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2041 del 26 febbraio 1988)